Descrizione
Il Sindaco
Rende noto che l’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46;
Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
In allegato il Manifesto completo ed il modello di domanda