Descrizione
Ad integrazione di quanto già disposto con Ordinanza della Commissione Straordinaria n.12/2026, è fatto divieto assoluto, in occasione di tutti gli incontri di calcio della stagione sportiva 2026/2027, di vendita per asporto, somministrazione e cessione a qualsiasi titolo, di bevande (alcoliche, superalcoliche e non alcoliche) contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, lattine di alluminio, plastica rigida, confezioni in tetrapak o in qualunque altro materiale rigido atto all’offesa, in un raggio di 500 metri dallo stadio, nonché all’interno dello stesso, da quattro ora prima dell’orario di inizio della manifestazione a un’ora dopo il termine.
La vendita potrà avvenire previo travaso in bicchieri monouso di carta o plastica, con contestuale ritiro e smaltimento del contenitore originario a cura dell’esercente medesimo.
Si avverte che, salvo che il fatto costituisca reato o comporti una specifica violazione prevista da altre disposizioni di legge, l’inottemperanza alla allegata ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
In allegato l'ordinanza completa.